COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Arca Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara del 13/11/2005 tra Giussani/Arca C.U. n.16 del Comitato di MILANO datato 17/11/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Arca Camp. 3^ Cat. Gir. A
Gara del 13/11/2005 tra Giussani/Arca
C.U. n.16 del Comitato di MILANO datato 17/11/2005
La società A.S. ARCA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente LUCA CALOGERA sino al 30/06/2007, lamentando che il CALOGERA non si è avvicinato all’arbitro né vi è stato alcun contatto tra il CALOGERA e il direttore di gara.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha precisato di essere stato oggetto di aggressione da parte del CALOGERA con il tentativo di colpirlo con una testata. Nel contempo, riferiva l’arbitro, il CALOGERA lo insultava e lo offendeva. Considerata la gravità della condotta del CALOGERA si ritiene equo ridurre lievemente l’inibizione comminatagli dal GS stigmatizzando il comportamento tenuto nella circostanza.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto.
RIDUCE
l’inibizione del dirigente sig. LUCA CALOGERA a tutto il 31/03/2007
Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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