COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Carioca Camp. Calcio a 5 Gir. A Gara del 25/11/2005 tra Vittuone/Carioca

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 09/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Carioca Camp. Calcio a 5 Gir. A Gara del 25/11/2005 tra Vittuone/Carioca La Commissione Disciplinare, letto ed esaminato il reclamo proposto dalla società CARIOCA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante la società VITTUONE avrebbe fatto partecipare il calciatore CRISTIANO PERRI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società VITTUONE non ha inviato le proprie contro deduzioni; Rilevato che il calciatore PERRI non risulta essere tesserato per la FIGC, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società VITTUONE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6; b) di comminare alla società VITTUONE l’ammenda di Euro 100,00 determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore CRISTIANO PERRI per UNA gara da scontarsi nel caso in cui dovesse tesserarsi per la FIGC; d) di inibire a tutto il 09/01/2006 i dirigenti accompagnatori sig.ri DANILO GRITTI e EMANUELE ORLANDI entrambi della società VITTUONE. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it