COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ F.C. CASTIGLIONE CAMP. ECC. GIR C GARA DEL 27/11/2005 TRA CASTIGLIONE / TREVIGLIESE C. U. n. 22 del C.R.L. datato 01/12/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA' F.C. CASTIGLIONE CAMP. ECC. GIR C GARA DEL 27/11/2005 TRA CASTIGLIONE / TREVIGLIESE C. U. n. 22 del C.R.L. datato 01/12/2005 La società CASTIGLIONE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Stefano BlEMMI sino al 17/05/2006, lamentando che il BIEMMI si è rivolto all'arbitro e all'assistente con frasi e parole irriguardose, senza avere sputato sulla calza dell’assistente. La società reclamante assume infine, che l'assistente ha commesso l’errore nell'individuare l'autore dello sputo. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’assistente dell’arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha confermato di aver riconosciuto l’autore dello sputo nel calciatore BIEMMI senza alcun dubbio, precisando altresì che tale sputo è stato volontario e diretto proprio nei suoi confronti. L’assistente ha inoltre dichiarato di essere stato oggetto insieme al direttore di gara di frasi offensive, come peraltro affermato dall’arbitro stesso nel rapporto di gara e riconosciuto dalla società reclamante. Considerata la gravità del comportamento tenuto dal BIEMMI deve essere ritenuta equa la sanzione comminatagli dal G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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