COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ U.S.O. GHEDI CAMP. 1° CAT. GIR. A GARA DEL 20/11/2005 TRA URAGO/GHEDI C. U. n. 21 del C. R. L. datato 24/11/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA' U.S.O. GHEDI CAMP. 1° CAT. GIR. A GARA DEL 20/11/2005 TRA URAGO/GHEDI C. U. n. 21 del C. R. L. datato 24/11/2005 La società GHEDI ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato il calciatore Emanuele DE SANTIS per 6 GARE, lamentando che il DE SANTIS non avrebbe tenuto alcuna condotta violenta o minacciosa verso l'arbitro e che pertanto la sanzione comminatagli sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva: che dal referto arbitrale emerge che il DE SANTIS pur tenendo una condotta irriguardosa e gravemente offensiva nei confronti del direttore di gara, non ha posto in essere comportamenti violenti o minacciosi. La C D., pertanto ritiene di poter valutare con minor rigore il comportamento tenuto dal DE SANTIS. Tanto premesso, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore Emanuele DE SANTIS a 5 GARE Dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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