COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ BRESSO CALCIO CAMP. 1° CAT. GIR. H GARA DEL 20/11/2005 TRA BRESSO CALCIO / CIRC. GIOV. BRESSO C. U. n. 21 del C.R.L. datato 24/11/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA' BRESSO CALCIO CAMP. 1° CAT. GIR. H GARA DEL 20/11/2005 TRA BRESSO CALCIO / CIRC. GIOV. BRESSO C. U. n. 21 del C.R.L. datato 24/11/2005 La società BRESSO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha inibito il dirigente sig. Enzo FIORENTINO sIno al 21/12/2005; il tecnico sig. Franco LILLA sino al 19/11/2008, squalifica del campo per UNA gara e l'ammenda di EURO 52,00, lamentando I'eccessività della inibizione inflitta al tecnico LILLA e la insussistenza degli altri addebiti. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva come siano inammissibili ai sensi dell'art. 41 CGS. le parti di reclamo aventi per oggetto 1) la squalifica del campo per UNA gara; 2) la inibizione del dirigente FIORENTINO. Per quanto riguarda la inibizione del tecnico LILLA, la sanzione inflitta dal G.S. appare del tutto adeguata alla gravità del comportamento tenuto dal tecnico nei confronti dell’arbitro. Ad avviso di Questa Commissione non può essere, invece, confermata l'ammenda di EURO 52,00; infatti, per impraticabilità degli spogliatoi pertinenti uno dei due campi di giuoco era inevitabile che negli spogliatoi praticabili possa essere entrato atleta partecipante ad altra gara concomitante. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto REVOCA L'ammenda di EURO 52,00; dichiara inammissibile il ricorso relativo alla squalifica del campo e relativo alla inibizione del dirigente FIORENTINO Enzo; conferma nel resto la decisione del G. S. Dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante
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