COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Caratese Camp. Ecc. Gir. B Gara Caratese/Base 96 del 17/09/2006 C.U. n.10 del CRL datato 21/09/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Caratese Camp. Ecc. Gir. B
Gara Caratese/Base 96 del 17/09/2006
C.U. n.10 del CRL datato 21/09/2006
La società CARATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MATARRESE GIUSEPPE per 5 GARE, lamentando che la sanzione sarebbe eccessive in relazione ai fatti che si sono verificati e che la condotta contestata al MATARRESE sarebbe maturata in un contesto di particolare foga agonistica senza volontarietà.Chiede di conseguenza una riduzione della pena.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova, si evince inequivocabilmente che il calciatore MATARRESE si è reso responsabile dei fatti che gli sono stati contestati.
Comunque, in considerazione degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, appare equo graduare la sanzione disposta in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE.
la squalifica del calciatore MATARRESE GIUSEPPE a 4 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa.
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