COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Concesio Coppa Lombardia 2^ Cat. Gara Poncarale/Concesio del 07/09/2006 C.U. n.9 del CRL datato 14/09/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Concesio Coppa Lombardia 2^ Cat.
Gara Poncarale/Concesio del 07/09/2006
C.U. n.9 del CRL datato 14/09/2006
La Società Pol. CONCESIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore BUSECCHIAN SIMONE fino all’8/11/2006, lamentando che la sanzione sarebbe sproporzionata ai fatti, e che il calciatore nell’impeto e nella foga agonistica è corso verso l’arbitro urtandolo involontariamente. Si lamenta, altresì, che non tutti i fatti contestati si siano realmente concretizzati.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto fonte primaria e privilegiata di prova, si evince in modo inequivocabile che il calciatore BUSECCHIAN si è reso responsabile dei fatti che gli sono stati ascritti. Tenuto conto degli abituali criteri di valutazione appare del tutto congrua e meritevole di conferma la squalifica disposta dal GS.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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