COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società AGRATE CALCIO Camp. Prom. Gir. E Gara Codogno/Agrate del 10/09/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società AGRATE CALCIO Camp. Prom. Gir. E
Gara Codogno/Agrate del 10/09/2006
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società AGRATE, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CODOGNO avrebbe fatto partecipare il calciatore CASERINI PIETRO in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art.42 n.3 del CGS.
Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art.42 comma 6 CGS;
Rilevato che la società CODOGNO 1908 ha inviato le proprie controdeduzioni;
Rilevato che, come da C.U. n.47 datato 01/06/2006 del CRL il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
in accoglimento del reclamo come sopra proposto
a) di comminare alla società CODOGNO 1908 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3,
b) di comminare alla società CODOGNO 1908 l’ammenda di Euro 200,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore CASERINI PIETRO per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 05/11/2006 il dirigente accompagnatore FOSSATI ORESTE della società CODOGNO 1908
Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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