COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. CASNIGO Camp. 2^ Cat. Gir. B Gara Casnigo/Virtus Petosino del 17/09/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. CASNIGO Camp. 2^ Cat. Gir. B Gara Casnigo/Virtus Petosino del 17/09/2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.C. CASNIGO, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore CHINELLI GIORDANO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art.42 comma n.3 del CGS; Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art.42 comma 6 CGS; Rilevato che la società VIRTUS PETOSINO non ha inviato le proprie contro deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.37 datato 18/05/2006 del Comitato Provinciale di BERGAMO, il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla società VIRTUS PETOSINO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, b) di comminare alla società VIRTUS PETOSINO l’ammenda di Euro 120,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore CHINELLI GIORDANO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 05/11/2006 il dirigente accompagnatore PANSIERI ROBERTO della società VIRTUS PETOSINO Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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