COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. GORLAGO Camp. 2^ Cat. Gir. D Gara Gorlago/Castellese del 17/09/2006 C.U. n.6 del Comitato di BERGAMO datato 21/09/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 05/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. GORLAGO Camp. 2^ Cat. Gir. D Gara Gorlago/Castellese del 17/09/2006 C.U. n.6 del Comitato di BERGAMO datato 21/09/2006 La Società Pol. GORLAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore GIOSSI CRISTIAN per 3 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: che, letti gli atti e come descritto nel referto arbitrale, il calciatore GIOSSI, dopo aver interrotto volontariamente una azione di gioco senza l’autorizzazione del direttore di gara, si avvicinava all’arbitro in modo gravemente minaccioso. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal GIOSSI la sanzione comminata dal GS merita la piena conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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