COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 el 12/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Sedriano Camp. 1^ Cat. Gir. M Gara U.S. Bustese/A.C. Sedriano del 17/09/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 el 12/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Sedriano Camp. 1^ Cat. Gir. M Gara U.S. Bustese/A.C. Sedriano del 17/09/2006 La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclami avverso la posizione dei tesserati che abbiano preso parte ad una gara sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di SETTE giorni dallo svolgimento della gara stessa( art.42 n.3 del CGS), che la gara in oggetto si è svolta il 17/09/2006 e che il reclamo, come si evince dal timbro postale apposto sulla busta, è stato affidato alla posta il 29/09/2006 e cioè oltre il termine sopra riportato DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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