COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 el 12/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Fornaci Camp. 2^ Cat. Gir. G Gara Pol. Fornaci/U.S. Capriano Fenili del 17/09/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 el 12/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Fornaci Camp. 2^ Cat. Gir. G Gara Pol. Fornaci/U.S. Capriano Fenili del 17/09/2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società POL. FORNACI, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società U.S. CAPRIANO FENILI avrebbe fatto partecipare il calciatore LAZZARI GIORGIO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari. Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte. Rilevato che la società U.S. CAPRIANO F. ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.37 datato 11/05/2006 del Comitato Provinciale di Brescia il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società U.S. CAPRIANO F. la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, b) di comminare alla società U.S. CAPRIANO F. l’ammenda di Euro 120,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore LAZZARI GIORGIO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 12/11/2006 il dirigente accompagnatore COLOSSI FAUSTINO della società U.S. CAPRIANO FENILI Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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