COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 el 19/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società SSC Atl.Casport Camp. 2^ Cat. Gir. X Gara Casport/Besozzo del 01/10/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 el 19/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società SSC Atl.Casport Camp. 2^ Cat. Gir. X Gara Casport/Besozzo del 01/10/2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società SSC. ATLETICA CASPORT, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società BESOZZO avrebbe fatto partecipare il calciatore SIMONE COMPAGNONI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’Art.42 n.3 del CGS Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art.42 comma 6 CGS. Rilevato che la società A.C. BESOZZO non ha inviato le proprie contro deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n.38 datato 18/05/2006 del Comitato di VARESE il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società A.C. BESOZZO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, b) di comminare alla società A.C. BESOZZO l’ammenda di Euro 120,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore COMPAGNONI SIMONE per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 19/11/2006 il dirigente accompagnatore DIGIGLIO NICOLA della società A.C. BESOZZO. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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