COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 el 19/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Or. Suello Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Orat.Suello/Brongio del 24/09/2006 C.U. n.11 del Comitato di LECCO datato 28/09/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 el 19/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Or. Suello Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Orat.Suello/Brongio del 24/09/2006 C.U. n.11 del Comitato di LECCO datato 28/09/2006 La società POL.ORAT.SUELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori MAURI DANIELE per 4 GARE – VALSECCHI ALBERTO e PANZERI GIANMARIA per 3 GARE, lamentando la gravità delle sanzioni inflitte ai tre calciatori dal GS. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel supplemento di rapporto, il direttore di gara descrive con precisione i comportamenti rispettivamente tenuti nei suoi confronti dai calciatori: MAURI – VALSECCHI – PANZERI. Tutti e tre i calciatori hanno ripetutamente ed in diversi momenti rivolto frasi gravemente ingiuriose nei confronti dell’arbitro. Oltre alla persistenza del comportamento, vi è da rilevare l’aggravamento della posizione dei calciatori MAURI e VALSECCHI rispettivamente capitano il primo e vice capitano, subentrato come capitano, il secondo. La gravità delle azioni poste in essere giustifica a pieno l’entità delle sanzioni inflitte dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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