COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 el 26/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Don Bosco Camp. 1^ Cat. Gir. N Gara San Lazzaro/Don Bosco del 01/10/2006 C.U. n.12 del CRL datato 05/10/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 el 26/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Don Bosco Camp. 1^ Cat. Gir. N
Gara San Lazzaro/Don Bosco del 01/10/2006
C.U. n.12 del CRL datato 05/10/2006
La società POL. DON BOSCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GIURCA JOAN MIRCEA sino al 21/02/2007, lamentando che il calciatore aveva solo appoggiato una mano sulla spalla dell’arbitro ed aveva solo cercato di convincerlo a non ammonire un compagno “magari alterando il tono della voce”.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’assunto della reclamante si pone in netto contrasto alle risultanze del rapporto dell’arbitro che come è noto costituisce fonte primaria e privilegiata di prova nei procedimenti disciplinari, nessuna rilevanza può quindi essere attribuita alle dichiarazioni di parte , non sarebbe di alcun riscontro obiettivo.
Il reiterato minaccioso e ingiurioso comportamento del calciatore giustifica pienamente la sanzione comminata dal GS.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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