COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 el 26/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sportiva Metanopoli Camp. 2^ Cat. Gir. R Gara Scannabuese/Metanopoli del 08/10/2006 C.U. n.13 del Comitato di MILANO datato 12/10/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 el 26/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Sportiva Metanopoli Camp. 2^ Cat. Gir. R Gara Scannabuese/Metanopoli del 08/10/2006 C.U. n.13 del Comitato di MILANO datato 12/10/2006 La società METANOPOLI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore CAZZOLA MAURO per 4 GARE, lamentando che lo stesso non avrebbe commesso alcun atto violento nei confronti di calciatori della squadra avversaria, essendosi limitato a dare qualche “spintone” senza far cadere a terra nessuno. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente indicato che il CAZZOLA, immediatamente dopo aver visto decretare un calcio di rigore contro la propria squadra, ha insultato, strattonandolo con violenza e gettato in terra un calciatore della squadra avversaria. Rileva altresì che tale ricostruzione dell’accaduto non può in alcun modo essere confutata da quella della società reclamante, che, trattandosi di una mera allegazione di parte, è destituita di valore probatorio. La Commissione Disciplinare osserva, infine, che la sanzione comminata dal GS risulta congrua e proporzionata alla condotta tenuta dal sig. CAZZOLA ed appare, quindi, meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it