COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 el 26/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Virtus Malgrate Valmadrera Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Oratorio Eupilio/Virtus Malgrate Valmadrera del 07/10/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 el 26/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Virtus Malgrate Valmadrera Camp. Jun. Prov. Gir. A
Gara Oratorio Eupilio/Virtus Malgrate Valmadrera del 07/10/2006
La società VIRTUS MALGRATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore RAIMONI VINCENZO e SPREAFICO STEFANO per 3 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione disciplinare inflitta dal GS.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento posto in essere dai calciatori sanzionati, secondo i criteri adottati dal Questa Commissione, hanno un rilievo che giustifica l’entità della sanzione comminata dal GS.
Appare opportuno rilevare che, seppur per reazione, l’azione di SPREAFICO STEFANO è stata commessa mentre rivestiva il ruolo di capitano e, pertanto, va giudicata con maggiore severità.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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