COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 el 26/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Roccascissa Libertas Camp. Jun. Prov. Gara Pontese/Roccascissa del 30/09/2006 C.U. n.10 del Comitato di SONDRIO datato 05/10/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 el 26/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. Roccascissa Libertas Camp. Jun. Prov.
Gara Pontese/Roccascissa del 30/09/2006
C.U. n.10 del Comitato di SONDRIO datato 05/10/2006
La società ROCCASCISSA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e che ha squalificato sino al 30/11/2006 il tecnico sig. BIANCHI BOSISIO PABLO.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, sentito telefonicamente l’arbitro, osserva che non essendo stata spedita copia del reclamo alla controparte (come riconosciuto dal delegato in questa sede e come risulta dalla mancata allegazione della ricevuta della raccomandata) il reclamo stesso è inammissibile per quanto riguarda la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. Il reclamo è invece infondato nella parte relativa alla squalifica del tecnico, in quanto l’arbitro sulla possibilità di equivoci ha confermato che il soggetto che gli aveva sbarrato la strada impedendogli di allontanarsi e lo aveva pesantemente ingiuriato era l’allenatore BIANCHI BOSISIO, descrivendolo puntualmente. Considerato il precedente comportamento dello stesso tecnico la punizione comminata appare congrua.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto relativamente alla sanzione del tecnico sig. BIANCHI BOSISIO PABLO e lo
DICHIARA
inammissibile per quanto concerne la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 comminata alla reclamante.
Dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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