COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 el 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Arca Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Virtus Cornaredo/Arca del 15/10/2006 C.U. n.14 del Comitato di MILANO datato 19/10/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 16 el 03/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Arca Camp. 3^ Cat. Gir. A
Gara Virtus Cornaredo/Arca del 15/10/2006
C.U. n.14 del Comitato di MILANO datato 19/10/2006
La società ARCA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore SIMONE MARTINA sino al 15/04/2007, lamentando che il MARTINA non solo non colpiva volontariamente il calciatore avversario, ma non si rendeva responsabile di alcuna aggressione, neppure tentata, nei confronti del direttore di gara limitandosi a protestare e tutt’al più a frasi ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il rapporto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, si desume che il MARTINA veniva espulso perché colpiva violentemente con un calcio un suo avversario. Al provvedimento di espulsione abbozzava un tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara, ma veniva “quasi subito” bloccato dai suoi compagni di squadra. Rivolgendosi, comunque, all’arbitro con frasi offensive ed irriguardose.
Valutata la condotta complessiva del MARTINA si può concludere che lo stesso pur non rendendosi responsabile di un’aggressione a tutti gli effetti e di un compiuto tentativo, ma posto in essere una condotta molto minacciosa nei confronti del direttore di gara. A tale comportamento si sono sommate frasi offensive ed irriguardose. Alla luce degli abituali criteri di valutazione e con espresso riferimento alla condotta posta concretamente in essere dal calciatore sanzionato appare opportuno graduare la squalifica disposta in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore SIMONE MARTINA a tutto il 28/02/2007.
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