COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 el 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Crescenzago Camp. Ecc. Gir. A Gara Vigevano/Crescenzago del 15/10/2006 C.U. n.14 del CRL datato 19/10/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 el 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Crescenzago Camp. Ecc. Gir. A Gara Vigevano/Crescenzago del 15/10/2006 C.U. n.14 del CRL datato 19/10/2006 La società CRESCENZAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MARCO GABRIELLI per 4 GARE, lamentando che la condotta ascritta al calciatore sanzionato sarebbe avvenuta in maniera del tutto involontaria a seguito di una ordinaria azione di gioco. Chiede di conseguenza una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: sentita la reclamante, esaminato il referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il GABRIELLI colpiva in volto un calciatore avversario rimasto a terra dopo uno scontro di gioco. Tale condotta veniva qualificata dal direttore di gara con un fallo di reazione ad un precedente contrasto del suddetto calciatore rimasto a terra con un compagno di squadra del GABRIELLI. Tenuto conto che dagli atti emerge, però, che il gesto non è caratterizzato da violenza, desumibile anche dalla circostanza che il calciatore in questione non ha riportato traumi di nessun genere, ne è stato sostituito. Appare opportuno uniformare la squalifica agli ordinari criteri di valutazione della Presente Commissione, graduandola rispetto alla sanzione disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore MARCO GABRIELLI a 3 GARE Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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