COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 el 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Mariano Calcio Camp. Ecc. Gir. B Gara Mariano Calcio/Pontirolese del 15/10/2006 C.U. n.14 del CRL datato 19/10/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 el 03/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Mariano Calcio Camp. Ecc. Gir. B Gara Mariano Calcio/Pontirolese del 15/10/2006 C.U. n.14 del CRL datato 19/10/2006 La società MARIANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore KARASAVVIDIS THEOFILOS per 4 GARE, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto a quanto realmente accaduto tenuto conto che la condotta in cui il comportamento sanzionato sarebbe maturato in un particolare contesto determinato da foga agonistica. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: esaminato il referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova, si evince inequivocabilmente che il calciatore sanzionato si è reso responsabile della condotta che gli è stata ascritta. Comunque, tenendo conto degli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione, appare equo graduare la squalifica disposta dal GS. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE la squalifica del calciatore KARASAVVIDIS THEOFILOS a 3 GARE Disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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