COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Oratorio Albino Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Albino/Villa D’Ogna dell’01/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Oratorio Albino Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Albino/Villa D’Ogna dell’01/11/2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società ORATORIO ALBINO CALCIO, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società U.S. VILLA D’OGNA avrebbe fatto partecipare il calciatore IVAN RODIGARI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto entro i termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte come previsto dalle norme vigenti; Rilevato che la società U.S. VILLA D’OGNA non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come risulta dal C.U. n.40 del COMITATO di BERGAMO datato 08/06/2006, il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla società U.S. VILLA D’OGNA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, b) di comminare alla società U.S. VILLA D’OGNA l’ammenda di Euro 100,00; c) di squalificare il calciatore IVAN RODIGARI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 16/12/2006 il dirigente accompagnatore LUIGI BONICELLI della società U.S. VILLA D’OGNA dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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