COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Castel d’Ario Camp. 3^ Cat.Gir. B Gara Castel d’Ario/Felonica del 29/10/2006 C.U. n.18 del Comitato di MANTOVA datato 02/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Castel d’Ario Camp. 3^ Cat.Gir. B Gara Castel d’Ario/Felonica del 29/10/2006 C.U. n.18 del Comitato di MANTOVA datato 02/11/2006 La società CASTEL D’ARIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore RAFFAELE LO VASTO per 3 GARE, lamentando che il predetto calciatore avrebbe tenuto la condotta contestatagli dal GS in quanto provocato da un calciatore avversario che, pertanto, meriterebbe una riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che l’asserita circostanza in cui il LO VASTO avrebbe reagito a una provocazione di un calciatore avversario non trova alcun riscontro nel referto arbitrale. Rileva, inoltre, che il direttore di gara, contattato da Questa Commissione per verificare quanto dedotto dalla reclamante, ha riferito di non aver assistito ad alcuna provocazione nei confronti del LO VASTO. La Commissione Disciplinare osserva, quindi, che la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è destituita di qualsiasi riscontro probatorio e che, pertanto, alla stessa non può essere attribuita alcuna rilevanza ai fini della decisione del reclamo. La squalifica comminata dal GS appare, dunque, meritevole di conferma, essendo del tutto proporzionata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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