COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del Presidente del CRL a carico della società S.G. STRADELLINA – Camp. Promozione, per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato JUNIORES REGIONALE/PROVINCIALE.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del Presidente del CRL a carico della società S.G. STRADELLINA – Camp. Promozione, per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato JUNIORES REGIONALE/PROVINCIALE.
La Commissione Disciplinare, vista la regola specifica riportata nel C.U. n.1 del 06/07/2006, preso atto che la società deferita si è presentata avanti a Questa Commissione ha giustificato il fatto contestato di non essere riuscita a reperire un campo di calcio adeguato. La Commissione Disciplinare, vista l’effettiva violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, commina alla società STRADELLINA l’ammenda di Euro 2000,00 determinata anche dalla categoria di appartenenza.
Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente ai deferiti la presente decisione.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del Presidente del CRL a carico della società S.G. STRADELLINA – Camp. Promozione, per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato JUNIORES REGIONALE/PROVINCIALE."