COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del Presidente del CRL a carico della società S.G. STRADELLINA – Camp. Promozione, per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato JUNIORES REGIONALE/PROVINCIALE.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del Presidente del CRL a carico della società S.G. STRADELLINA – Camp. Promozione, per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato JUNIORES REGIONALE/PROVINCIALE. La Commissione Disciplinare, vista la regola specifica riportata nel C.U. n.1 del 06/07/2006, preso atto che la società deferita si è presentata avanti a Questa Commissione ha giustificato il fatto contestato di non essere riuscita a reperire un campo di calcio adeguato. La Commissione Disciplinare, vista l’effettiva violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, commina alla società STRADELLINA l’ammenda di Euro 2000,00 determinata anche dalla categoria di appartenenza. Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente ai deferiti la presente decisione.
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