COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Vigevano Calcio Camp. Ecc. Coppa Italia Gara Sirmione/Vigevano Calcio del 12/10/2006 C.U. n.14 del CRL datato 19/10/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Vigevano Calcio Camp. Ecc. Coppa Italia Gara Sirmione/Vigevano Calcio del 12/10/2006 C.U. n.14 del CRL datato 19/10/2006 La società VIGEVANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GAETANO TERESI per 4 GARE, lamentando il predetto calciatore avrebbe reagito a una provocazione di un calciatore avversario e, comunque, non gli avrebbe sputato contro. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è inequivocabilmente riportato che il TERESI, seppur provocato da un avversario, gli ha sputato contro colpendolo al volto. Rileva altresì che la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante, trattandosi di una mera allegazione di parte, è priva di valenza probatoria e non può, quindi, essere ritenuta idonea a confutare i fatti riportati nel referto arbitrale. Osserva infine che la sanzione comminata dal GS, tenendo conto della “attenuante” costituita dalla provocazione del calciatore avversario e della “aggravante” costituita dal ruolo di capitano rivestito dal TERESI, appare del tutto congrua e proporzionata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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