COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Albuzzano Camp. 2^ Cat. Gir. V Gara Albuzzano/Cavese del 22/10/2006 C.U. n.13 del Comitato di PAVIA datato 03/11/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 16/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Albuzzano Camp. 2^ Cat. Gir. V
Gara Albuzzano/Cavese del 22/10/2006
C.U. n.13 del Comitato di PAVIA datato 03/11/2006
La società ALBUZZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MANZI DANIELE per 8 GARE, lamentando che non avrebbe strappato in due parti il cartellino e che avrebbe normalmente abbandonato il terreno di gioco a seguito dell’espulsione. Si ritiene eccessiva la squalifica e se ne chiede la riduzione.
La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova si evince senza ombra di dubbio che il calciatore MANZI si è reso responsabile della condotta che gli è stata ascritta.
La sanzione disposta in prime cure, pertanto, appare del tutto congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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