COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del Presidente del CRL nei confronti del sig. STEFANO CHIARI, della società U.S. SIRMIONESE e della società U.S. SIRMIONESE, per violazione dell’art. 1 comma 1 e art.3 comma 1 del CGS.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del Presidente del CRL nei confronti del sig. STEFANO CHIARI,
della società U.S. SIRMIONESE e della società U.S. SIRMIONESE, per violazione dell’art.
1 comma 1 e art.3 comma 1 del CGS.
La Commissione Disciplinare del CRL, visto il deferimento regolarmente notificato, ritenuto che i deferiti
sono stati ritualmente convocati per la trattazione del giudizio, preso atto che il sig. STEFANO CHIARI è presente
al dibattito presso questa Commissione, mentre la società U.S. SIRMIONESE non si è presentata, osserva:
le dichiarazioni rese alla stampa dal sig. STEFANO CHIARI contengono giudizi e rilievi della reputazione
di altre persone e di organi operanti nell’ambito della FIGC.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare dichiara la responsabilità dei deferiti, visto gli artt.1 e 3 comma
1 e 2 del CGS, considerato che il sig. STEFANO CHIARI ha rassegnato le dimissioni a far data dal
16/10/2006
COMMINA
al sig. STEFANO CHIARI l’inibizione per 4 MESI da scontare nell’eventualità dovesse tesserarsi nuovamente.
Alla U.S. SIRMIONESE per la violazione dell’art.1 comma 3 e per responsabilità oggettiva l’ammenda di
Euro 400,00.
Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente ai deferiti la presente decisione.
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