COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Concagnese Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara Concagnese/Vedanese del 15/10/2006 C.U. n.9 del Comitato di VARESE datato 19/10/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Concagnese Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara Concagnese/Vedanese del 15/10/2006 C.U. n.9 del Comitato di VARESE datato 19/10/2006 La società CONCAGNESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore DUCI ROBERTO sino al 31/12/2006, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva in quanto il calciatore non si sarebbe assolutamente reso responsabile dei fatti che gli sono stati ascritti, in particolare non andava incontro all’arbitro e non lo spingeva. Si chiede di conseguenza una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, osserva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, sentito altresì, il direttore di gara a chiarimenti su fatti in questione, emerge che il calciatore DUCI a fine gara si avvicinava bruscamente all’arbitro e lo spingeva con le mani sul petto, seppur non in maniera violenta, lo insultava e offendeva. La condotta posta in essere dal DUCI, pertanto, seppur concretizzatasi in un unico contesto, in considerazione della valutazione di casi analoghi già esaminati dalla Presente Commissione, merita una più severa sanzione rispetto a quella fin troppo benevola disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto come disposto dall’art.32 comma 3° aggrava la sanzione del calciatore DUCI ROBERTO a tutto il 28/02/2007
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