COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Grumellese Calcio Camp. Jun. Reg. Gir. H Gara Grumellese/Castegnato del 21/10/2006 C.U. n.15 del CRL datato 26/10/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Grumellese Calcio Camp. Jun. Reg. Gir. H
Gara Grumellese/Castegnato del 21/10/2006
C.U. n.15 del CRL datato 26/10/2006
La società A.S. GRUMELLESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato
il calciatore FRANCO NOVALI sino al 27/12/2006, lamentando che il predetto calciatore non avrebbe
lanciato la sabbia contro l’arbitro, ma la avrebbe lanciata a terra.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva:
che, diversamente da quanto dedotto dalla reclamante, nel referto di gara, il quale forma piena prova del
comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente riportato che il NOVALI ha “lanciato una
manciata di sabbia” colpendo il direttore di gara alle gambe. Rileva altresì che tale condotta, ad avviso di codesta
Commissione giustifica pienamente la sanzione comminata dal GS che appare, quindi, meritevole di
conferma.
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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