COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Grumellese Calcio Camp. Jun. Reg. Gir. H Gara Grumellese/Castegnato del 21/10/2006 C.U. n.15 del CRL datato 26/10/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Grumellese Calcio Camp. Jun. Reg. Gir. H Gara Grumellese/Castegnato del 21/10/2006 C.U. n.15 del CRL datato 26/10/2006 La società A.S. GRUMELLESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore FRANCO NOVALI sino al 27/12/2006, lamentando che il predetto calciatore non avrebbe lanciato la sabbia contro l’arbitro, ma la avrebbe lanciata a terra. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che, diversamente da quanto dedotto dalla reclamante, nel referto di gara, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente riportato che il NOVALI ha “lanciato una manciata di sabbia” colpendo il direttore di gara alle gambe. Rileva altresì che tale condotta, ad avviso di codesta Commissione giustifica pienamente la sanzione comminata dal GS che appare, quindi, meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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