COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Pradalunghese Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Onore Parre/Pradalunghese del 28/10/2006 C.U. n.12 del Comitato di BERGAMO datato 03/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Pradalunghese Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Onore Parre/Pradalunghese del 28/10/2006 C.U. n.12 del Comitato di BERGAMO datato 03/11/2006 La società PRADALUNGHESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico DANTE TESTA sino al 28/02/2007, lamentando che il tecnico sanzionato non si sarebbe reso responsabile di tutti i fatti che gli sono stati ascritti, ma si sarebbe reso responsabile solo di proteste dettate dalla foga e dal nervosismo. Si chiede di conseguenza un riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince inequivocabilmente che il tecnico TESTA si è reso responsabile delle condotte che gli sono state contestate. Appare, di conseguenza, del tutto congrua e meritevole di conferma la squalifica disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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