COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Pradalunghese Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Onore Parre/Pradalunghese del 28/10/2006 C.U. n.12 del Comitato di BERGAMO datato 03/11/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Pradalunghese Camp. Jun. Prov. Gir. B
Gara Onore Parre/Pradalunghese del 28/10/2006
C.U. n.12 del Comitato di BERGAMO datato 03/11/2006
La società PRADALUNGHESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico
DANTE TESTA sino al 28/02/2007, lamentando che il tecnico sanzionato non si sarebbe reso responsabile
di tutti i fatti che gli sono stati ascritti, ma si sarebbe reso responsabile solo di proteste dettate dalla foga
e dal nervosismo. Si chiede di conseguenza un riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva:
esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince inequivocabilmente che il tecnico
TESTA si è reso responsabile delle condotte che gli sono state contestate. Appare, di conseguenza, del
tutto congrua e meritevole di conferma la squalifica disposta in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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