COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Zerbolò Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Ferrera Erbognone/Zerbolò del 15/10/2006 C.U. n.11 del Comitato di PAVIA datato 19/10/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Zerbolò Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Ferrera Erbognone/Zerbolò del 15/10/2006
C.U. n.11 del Comitato di PAVIA datato 19/10/2006
La società ZERBOLO’ ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
DAVIDE PANZARASA sino al 15/06/2007, lamentando che il calciatore sanzionato pur resosi responsabile
delle proteste e delle frasi irriguardose ed offensive non avrebbe colpito la mano del direttore di gara volontariamente,
ma nella foga delle proteste ed involontariamente. Chiede di conseguenza una riduzione della
sanzione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva:
esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova si desume, senza ombra di dubbio che il
calciatore PANZARASA, si rivolgeva al direttore di gara protestando e tenendo un atteggiamento irriguardoso
e offensivo. Di contro, però, non si rileva che il contatto fisico tra la mano del calciatore e quella dell’arbitro
sia stato violento e tanto meno che ci fosse una volontà di aggressione perché in considerazione della vicinanza
del calciatore al direttore di gara se vi fosse stata tale volontà poteva mettersi in atto.
Tenuto conto di quanto verificatosi e degli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione appare
equo graduare la squalifica.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RRIDUCE
la squalifica del calciatore DAVIDE PANZARASA a tutto il 15/02/2007
Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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