COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Itala Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Itala/Cermenate del 29/10/2006 C.U. n.13 del Comitato di COMO datato 02/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Itala Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Itala/Cermenate del 29/10/2006 C.U. n.13 del Comitato di COMO datato 02/11/2006 La società ITALA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori BOTTA GIORGIO e FERLONI ANDREA per 3 GARE, lamentando che i predetti calciatori non avrebbero usato espressioni offensive nei confronti dell’arbitro e di ritenere, quindi, eccessive le sanzioni comminate dal G.S.. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: nel referto arbitrale è chiaramente riportato che i calciatori sanzionati, al termine della gara, hanno ripetutamente rivolto nei confronti del direttore di gara espressioni offensive e lesive del decoro dello stesso. Rileva, altresì, che i fatti dedotti dalla reclamante sono, in buona parte, irrilevanti e, con riferimento alle condotte dei calciatori sanzionati destituite di riscontro probatorio. Rileva, quindi, che le sanzioni comminate appaiono meritevoli di conferma, essendo proporzionate. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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