COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del Presidente del CRL a carico della società U.S. CARAVAGGIO – Camp. Eccellenza, per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato JUNIORES REG./PROV.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO da parte del Presidente del CRL a carico della società U.S. CARAVAGGIO
– Camp. Eccellenza, per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, per non
aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato JUNIORES REG./PROV.
La Commissione Disciplinare del CRL, vista la regola specifica riportata sul C.U. n.1 datato 06/07/2006,
preso atto che la società deferita si è presentata avanti a Questa Commissione ha giustificato il fatto contestato
di non essere riusciti a reperire un campo di calcio adeguato, visto che hanno già iscritto diverse squadre
minori.
La Commissione Disciplinare vista l’effettiva violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, commina alla società
U.S. CARAVAGGIO l’ammenda di Euro 3.000,00 determinata anche dalla categoria di appartenenza.
Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente ai deferiti la presente decisione.
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