COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Nuova Urgnano Camp. 1^ Cat. Gir. B Gara Nuova Urgnano/Arcene dell’1/11/2006 C.U. n.17 del CRL datato 09/11/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società F.C. Nuova Urgnano Camp. 1^ Cat. Gir. B
Gara Nuova Urgnano/Arcene dell’1/11/2006
C.U. n.17 del CRL datato 09/11/2006
La società NUOVA URGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
MORO ENRICO per 3 GARE, lamentando che la squalifica comminata al calciatore è eccessiva in
relazione alla gravità del comportamento di semplice protesta nei confronti del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva:
il reclamo non può trovare accoglimento in quanto la gravità del comportamento aggressivo tenuto dal calciatore
MORO, nei confronti dell’arbitro (tentativo di aggressione) giustifica ampiamente la squalifica comminatagli
dal GS
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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