COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Romanese Camp. 1^ Cat. Gir. B Gara Romanese/Brignanese del 22/10/2006 C.U. n.16 del CRL datato 03/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Romanese Camp. 1^ Cat. Gir. B Gara Romanese/Brignanese del 22/10/2006 C.U. n.16 del CRL datato 03/11/2006 La società U.S. ROMANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore CIPOLLA MIRKO per 4 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento del calciatore CIPOLLA MIRKO, così come descritto dal direttore di gara nel suo referto, seppur censurabile, può essere valutato con minor severità in considerazione della lievità dell’accaduto. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore CIPOLLA MIRKO a 3 GARE Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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