COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pendolina Park Hotel Ca’ Noa Camp. 2^ Ca.t Gir. F Gara Pendolina/Bovezzo del 05/11/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pendolina Park Hotel Ca’ Noa Camp. 2^ Ca.t Gir. F
Gara Pendolina/Bovezzo del 05/11/2006
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo presentato dalla società PENDOLINA PARK HOTEL relativo
alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società BOVEZZO avrebbe fatto
partecipare il calciatore FRANCESCO FANELLI in posizione irregolare in quanto privo di certificato di
idoneità.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla
contro parte come previsto dalle norme Federali.
Rilevato che la società BOVEZZO ha inviato lo proprie deduzioni allegando il certificato di idoneità del calciatore
rilasciato in data 26/10/2006 e quindi prima della disputa della gara oggetto del reclamo.
Rilevato che il calciatore era pertanto in posizione regolare e idoneo a partecipare alla gara.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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