COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Cuggiono Camp. 2^ Cat. Gir. L Gara Folgore Legnano/Cuggiono dell’1/11/2006 C.U. n.16 del Comitato di LEGNANO datato 08/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Cuggiono Camp. 2^ Cat. Gir. L Gara Folgore Legnano/Cuggiono dell’1/11/2006 C.U. n.16 del Comitato di LEGNANO datato 08/11/2006 La società U.S. CUGGIONO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MICALIZZI DAVIDE per 4 GARE, chiedendo una riduzione della squalifica comminata al calciatore. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: la gravità del comportamento tenuto dal MICALIZZI nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (atto di violenza a gioco fermo e frase offensiva) giustifica una lieve riduzione della squalifica comminata dal GS. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore MICALIZZI DAVIDE a 3 GARE. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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