COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società N.A.C. Curtatone Camp. 2^ Cat. Gir. N Gara Folgore/Curtatone del 05/11/2006 C.U. n.19 del Comitato di MANTOVA datato 09/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società N.A.C. Curtatone Camp. 2^ Cat. Gir. N Gara Folgore/Curtatone del 05/11/2006 C.U. n.19 del Comitato di MANTOVA datato 09/11/2006 La società CURTATONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore FEDERICO LONGHI sino al 04/02/2007, lamentando che il predetto calciatore avrebbe scagliato il pallone come gesto di stizza, senza aver intenzione di colpire il direttore di gara e che, pertanto, la sanzione comminatagli sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto di gara è chiaramente riportato che il LONGHI ha volontariamente scagliato il pallone contro l’arbitro, colpendolo alle gambe in segno di protesta. Rileva altresì che la ricostruzione dei fatti dedotta dalla reclamante è priva di risconto probatorio. Osserva, infine, che la sanzione comminata dal GS appare del tutto congrua e proporzionata anche in quanto il gesto compiuto dal LONGHI ha certamente cagionato dolore, seppur lieve ed istantaneo, all’arbitro. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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