COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Virgilio Camp. 2^ Cat. Gir. N Gara Virgilio/Gonzaga del 05/11/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Virgilio Camp. 2^ Cat. Gir. N
Gara Virgilio/Gonzaga del 05/11/2006
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società VIRGILIO, relativo alla gara in oggetto,
nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società A.C. GONZAGA avrebbe fatto partecipare
il calciatore MICHELE BARRACO in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla
controparte come previsto dalle norme vigenti.
Rilevato che la società A.C. GONZAGA non ha inviato le proprie deduzioni;
Rilevato che, come risulta dal C.U. n.17 datato 26/10/2006 del COMITATO di MANTOVA, il calciatore risulta
squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare
alla gara in esame.
Visti gli artt.12-13-14-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto:
a) di comminare alla società A.C. GONZAGA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3,
b) di comminare alla società A.C. GONZAGA l’ammenda di Euro 130,00 così determinata dalla categoria
di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore MICHELE BARRACO per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 23/12/2006 il dirigente accompagnatore ROBERTO OLINDO GRANDI della società
A.C. GONZAGA.
dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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