COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 30/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pro Cittiglio F.C. Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Ispra/Pro Cittiglio del 19/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 30/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pro Cittiglio F.C. Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Ispra/Pro Cittiglio del 19/11/2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società PRO CITTIGLIO F.C., relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società A.C. ISPRA avrebbe fatto partecipare il calciatore MATTEO FUSSANI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte. Rilevato che la società A.C. ISPRA non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come risulta dal C.U. n.39 datato 25/05/2006 e dal C.U. n.11 datato 03/11/2006 del COMITATO di VARESE, il calciatore MATTEO FUSSANI alla data della gara in oggetto, aveva scontato solo 1 delle due gare di squalifica relative ai predetti C.U. Rilevato che, pertanto, il FUSSANI alla data della gara in questione era squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla società A.C. ISPRA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, b) di comminare alla società A.C. ISPRA l’ammenda di Euro 120,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore FUSSANI MATTEO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 23/12/2006 il dirigente accompagnatore DE LUIGI GIOVANNI della società A.C. ISPRA. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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