COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 30/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S.D. Palosco Camp. 1^ Cat. Gir. C Gara Palosco/Pol. Colle Alto del 22/10/2006 C.U. n.15 del CRL datato 26/10/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 30/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S.D. Palosco Camp. 1^ Cat. Gir. C
Gara Palosco/Pol. Colle Alto del 22/10/2006
C.U. n.15 del CRL datato 26/10/2006
La società PALOSCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore BELBRUTI CLAUDIO sino al 20/12/2006, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva: il comportamento del calciatore così come descritto nel referto e specificato dal direttore di gara oralmente, consente una mitigazione della sanzione inflitta dal GS; pur non trascurando il ruolo di capitano rivestito dal calciatore BELBRUTI Claudio e ciò che ne consegue in sede disciplinare.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore BELBRUTI CLAUDIO a tutto l’1/12/2006.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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