COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 30/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Giussani Calcio Camp. 2^ Ca.t Gir. Q Gara Accademia San Leonardo/Giussani Calcio del 12/11/2006 C.U. n.18 del Comitato di MILANO datato 16/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 30/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Giussani Calcio Camp. 2^ Ca.t Gir. Q Gara Accademia San Leonardo/Giussani Calcio del 12/11/2006 C.U. n.18 del Comitato di MILANO datato 16/11/2006 La società GIUSSANI CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: Alessandro BRINDICCI per 6 GARE; Emanuele MATERA e Angelo MONTUORO per 5 GARE, nonché inflitto alla società l’ammenda di Euro 350,00, lamentando che le squalifiche comminate ai calciatori sarebbero eccessive rispetto alla gravità dell’accaduto e che, con riferimento all’ammenda, nessun calciatore avrebbe impedito all’arbitro di rientrare nello spogliatoio, così come nessun dirigente sarebbe poi entrato nello spogliatoio dello stesso. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che: nel referto di gara è inequivocabilmente riportato che una trentina di tifosi dell’A.S. GIUSSANI CALCIO ha continuamente insultato e minacciato l’arbitro per l’intera durata del 2° T. Nel medesimo referto è altresì precisato che tutti i calciatori della GIUSSANI hanno di fatto impedito all’arbitro di rientrare nello spogliatoio per circa 10’, attendendolo con “fare fortemente minaccioso” di fronte all’ingresso dello spogliatoio stesso. Tali accadimenti in nessun modo confutati dalle allegazioni di parte svolte dalla reclamante, sono tali da giustificare l’ammenda comminata dal GS. Per quanto concerne, invece, la posizione dei calciatori BRINDICCI, MATERA e MONTUORO si ritiene che la condotta degli stessi posta in essere sia del tutto assimilabile tra loro e merita di essere sanzionata in eguale misura, misura che, secondo i parametri usualmente adottati da Questa Commissione, appare congruo quantificare in 4 GARE. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica dei calciatori ALESSANDRO BRINDICCI, EMANUELE MATERA e ANGELO MONTUORO determinandola in 4 GARE; respinge per il resto il reclamo impugnato, disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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