COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 30/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Vallecamonica Calcio 1912 Camp. Jun. Reg. Gir. H Gara Chiari/Vallecamonica del 28/10/2006 C.U. n.17 del CRL datato 09/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 30/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Vallecamonica Calcio 1912 Camp. Jun. Reg. Gir. H Gara Chiari/Vallecamonica del 28/10/2006 C.U. n.17 del CRL datato 09/11/2006 La società A.C. VALLECAMONICA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la perdita della gara per 0-3 ad entrambe le squadre e l’ammenda di Euro 100,00, lamentando che il direttore di gara poteva proseguire la gara dopo la rissa e i diverbi verificatisi nel campo tra i calciatori e i dirigenti di entrambe le squadre, pertanto, la A.C. VALLECAMONICA chiede la ripetizione della gara e l’annullamento dell’ammenda. La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art.29 comma 5° e 42 comma 6° del CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art 34 comma 7° del CGS e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce ai sensi dell’art.29 comma 9° del CGS, motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame, rilevato che non risulta che la A.C. VALLECAMONICA abbia inviato copia del reclamo alla A.C. CHIARI e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è stata allegata al reclamo DICAHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto in relazione alla punizione della perdita della gara per 0-3 e rigetta per il resto il reclamo stesso con riferimento all’ammenda di Euro 100,00, in quanto i calciatori e i dirigenti della reclamante sono responsabili della rissa verificatasi sul terreno di gioco. Dispone l’addebito della relativa tassa.
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