COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 30/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Leone XIII Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara A.S. Leone XIII/Quinto Romano del 05/11/2006 C.U. n.18 del Comitato di MILANO datato 16/11/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 30/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S. Leone XIII Camp. 3^ Cat. Gir. A
Gara A.S. Leone XIII/Quinto Romano del 05/11/2006
C.U. n.18 del Comitato di MILANO datato 16/11/2006
La società LEONE XIII ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MARCO MALESCI sino al 16/05/2007 lamentando che il calciatore ha posto la mano sulla spalla dell’arbitro per richiamare la sua attenzione limitandosi a protestare con frasi anche offensive.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che dal rapporto del direttore di gara emerge che il MALESCI ha posto entrambe le mani sulla spalla dell’arbitro per richiamare la sua attenzione e nel contempo lo ha insultato. La gravità del suddetto comportamento non violento giustifica una riduzione della squalifica comminatagli
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
la squalifica del calciatore MARCO MALESCI a tutto il 05/02/2007.
Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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