COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 30/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Leone XIII Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara A.S. Leone XIII/Quinto Romano del 05/11/2006 C.U. n.18 del Comitato di MILANO datato 16/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 30/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Leone XIII Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara A.S. Leone XIII/Quinto Romano del 05/11/2006 C.U. n.18 del Comitato di MILANO datato 16/11/2006 La società LEONE XIII ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MARCO MALESCI sino al 16/05/2007 lamentando che il calciatore ha posto la mano sulla spalla dell’arbitro per richiamare la sua attenzione limitandosi a protestare con frasi anche offensive. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che dal rapporto del direttore di gara emerge che il MALESCI ha posto entrambe le mani sulla spalla dell’arbitro per richiamare la sua attenzione e nel contempo lo ha insultato. La gravità del suddetto comportamento non violento giustifica una riduzione della squalifica comminatagli Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica del calciatore MARCO MALESCI a tutto il 05/02/2007. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it