COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Comabbio Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Lonate Ceppino/U.S. Comabbio del 12/11/2006 C.U. n.13 del Comitato di VARESE datato 16/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Comabbio Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Lonate Ceppino/U.S. Comabbio del 12/11/2006 C.U. n.13 del Comitato di VARESE datato 16/11/2006 La società U.S. COMABBIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori LANNA LUCA e SFRAMELI FRANCESCO rispettivamente fino al 16/11/2008 e fino al 30/06/2008 ed inibito il dirigente PALAZZI GIANCARLO fino al 15/12/2006. La reclamante lamenta l’eccessività delle sanzioni disciplinari inflitte dal GS ai calciatori e nega ogni responsabilità del proprio dirigente. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.42 n.5 del CGS, sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti, rileva:il direttore di gara, sentito da questa Commissione, ha confermato il contenuto del suo referto. Ha ribadito nei particolari il grave comportamento posto in essere dal calciatore LANNA LUCA e l’assenza di ogni iniziativa del dirigente PALAZZI GIANCARLO volta a frenare l’azione del suo giocatore. Per quanto riguarda il calciatore SFRAMELI FRANCESCO l’arbitro non ha potuto confermare con certezza la volontarietà della sua azione, poiché nel frangente il suo sguardo non era rivolto verso il giocatore in questione. Le precisazioni del direttore di gara portano a ridimensionare, la gravità del fatto ascritto al calciatore SFRAMELI FRANCESCO, che in ogni caso deve essere censurato. Di conseguenza la sanzione inflittagli può essere ridotta. Assolutamente condividibile appare l’entità delle sanzioni disciplinari inflitte dal GS al calciatore LANNA LUCA ed al dirigente PALAZZI GIANCARLO. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore SFRAMELI FRANCESCO a tutto il 16/03/2007; conferma nel resto le decisioni del Giudice Sportivo Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante
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