COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.D. Algo Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara Algo/Sacro Cuore del 13/10/2006 C.U. n.15 del Comitato di MILANO datato 26/10/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.S.D. Algo Camp. 3^ Cat. Gir. D
Gara Algo/Sacro Cuore del 13/10/2006
C.U. n.15 del Comitato di MILANO datato 26/10/2006
La società ALGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore NGALEU ALAIN sino al 26/04/2007 lamentando che il calciatore sanzionato non ha sputato in direzione del direttore di gara con l’intento di colpirlo.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva:il reclamo merita di essere accolto. Infatti l’arbitro nel proprio rapporto, dopo aver affermato di essere stato insultato dal calciatore sanzionato non ha precisato che lo sputo era idoneo a colpirlo.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore NGALEU ALAIN sino al 28/02/2007, e dispone, inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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