COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Nuova Monzambanese Camp. 3^ Cat. COPPA LOMBARDIA Gara Glauria Calcio/Nuova Monzambanese del 16/11/2006 C.U. n.19 del CRL datato 23/11/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Nuova Monzambanese Camp. 3^ Cat. COPPA LOMBARDIA
Gara Glauria Calcio/Nuova Monzambanese del 16/11/2006
C.U. n.19 del CRL datato 23/11/2006
La società NUOVA MONZAMBANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha dichiarato inammissibile il reclamo allo stesso rivolto con il quale lamentava la posizione irregolare di un calciatore della squadra avversaria.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo presentato a Questa Commissione deve essere dichiarato INAMMISSIBLE, infatti, la normativa che regola la Coppa Lombardia, così come espressamente riportato e ribadito nel C.U. n.5 datato 08/08/2006, prevede - al punto “disciplina SPortiva” lettera g – che il GS decide “in prima e definitiva istanza”. Pertanto, non è contemplato alcun mezzo di impugnazione avverso la sua decisione.
Ciò premesso la Commissione Disciplinare
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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