COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. BESATE Camp. 2^ Cat. Gir. U Gara Besate/Bornago del 19/11/2006 C.U. n.16 del Comitato di PAVIA datato 23/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. BESATE Camp. 2^ Cat. Gir. U Gara Besate/Bornago del 19/11/2006 C.U. n.16 del Comitato di PAVIA datato 23/11/2006 La società BESATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore BELLOMI DAVIDE per 4 GARE, lamentando che il fatto contestato al BELLOMI sarebbe maturato senza alcuna premeditazione e senza la volontà di procurare danno al calciatore avversario. Chiede di conseguenza una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince senza ombra di dubbio che il BELLOMI, dopo un contrasto perso, ha inseguito l’avversario, con l’evidente volontà di commettere fallo, colpendolo con un calcio violento da tergo sulla caviglia disinteressandosi completamente del pallone. Di conseguenza, appare del tutto congrua e meritevole di conferma la squalifica disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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