COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Porlezzese Camp. 2^ Cat. Gir. W Gara Traona/Porlezzese del 22/10/2006 C.U. n.14 del Comitato di SONDRIO datato 02/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Porlezzese Camp. 2^ Cat. Gir. W Gara Traona/Porlezzese del 22/10/2006 C.U. n.14 del Comitato di SONDRIO datato 02/11/2006 La società PORLEZZESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha omologato il risultato conseguito sul campo TRAONA - PORLEZZESE per 2-1 dichiarando INAMMISSIBILE il reclamo proposto in prime cure perché non accompagnato dalla prova dell’invio del medesimo reclamo alla controparte, lamentando che, in merito all’inammissibilità del reclamo proposto in prime cure, il GS aveva modo di ritenere sanato la mancata produzione della ricevuta di spedizione del medesimo reclamo alla controparte, perché vi era agli atti la comunicazione datata 27/10/2006 proveniente dalla società TRAONA, proprio a seguito della ricezione da parte della reclamante di quel ricorso. Nel merito osserva che prima dell’inizio della gara è stato segnalato all’arbitro l’irregolarità delle porte più basse del normale. Tale circostanza è stata, debitamente, evidenziata in apposita riserva scritta consegnata al direttore di gara. A seguito della lagnanza della società di apposita misurazione l’altezza delle stesse risultava di m.2,40 anziché 2,44. Seppure si provvedeva su invito dell’arbitro ad eseguire uno scavo lungo la linea di porta, secondo la reclamante permaneva l’irregolarità del terreno di gioco. La reclamante chiede pertanto la vittoria a tavolino per 0-3 ed in subordine la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; rilevato che la società TRAONA non ha inviato ulteriori deduzioni rispetto a quelle mosse innanzi al GS, evidenzia che, dall’esame del referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, oltre che dall’allegato supplemento e dall’audizione telefonica del direttore di gara, emerge quanto segue: prima dell’inizio della gara su invito della società ospite ed alla presenza dei due capitani effettuava la misurazione dell’altezza delle porte e rilevava l’altezza di m.2,39/2,40, quindi inferiore alla regolarità. A fronte di ciò invitava la società ospitante ad ovviare all’irregolarità in tempi ragionevoli. A distanza di circa 45 minuti, dopo che si era provveduto a scavare con zappa e badile la linea di porta il direttore di gara accertava che l’irregolarità era stata sanata perché l’altezza era stata portata a m.2,44 senza che vi fossero problemi di ogni sorta e di rischio per i calciatori. Di conseguenza l’arbitro, conformemente alla regola 1 del Regolamento del gioco del calcio, che attribuisce allo stesso il giudizio della regolarità del terreno di gioco, peraltro debitamente omologato dalla FIGC, ne rilevava la correttezza disponendo l’inizio della gara. Alla luce dei fatti emerge pertanto, che l’iniziale situazione di irregolarità del terreno di gioco è stata del tutto sanata dalla società ospitante e che il direttore di gara dopo l’intervento di ripristino e sistemazione ha ritenuto del tutto regolare il terreo di gioco ed in particolare l’altezza delle porte. Tanto premeso e ritenuto la Commissione Disciplinare dispone il RIGETTO del reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it