COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. CARNAGO Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara Carnago/Concagnese del 19/11/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. CARNAGO Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara Carnago/Concagnese del 19/11/2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società CARNAGO, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CONCAGNESE avrebbe fatto partecipare il calciatore PAOLO BERNASCONI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte. Rilevato che la società CONCAGNESE non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come risulta dal C.U. n.13 del Comitato di VARESE datato 03/11/2006 il calciatore risulta squalificato per 2 GARE espulso dal terreno di gioco; Rilevato che tale squalifica è stata scontata nelle gare dell’1/11/2006 e del 05/11/2006 come risulta dalle distinte, il calciatore nella gara del 12/11/2006 era in posizione regolare. Tanto premesso e ritenuto la CD RIGETTA il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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